STATUTO
Art.
1
E’
costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica . ASD Progetto
Giovani Isola d’Elba L’Associazione in quanto non riconosciuta è
disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione
ha sede in Via Giannutri 23 Portoferraio e loc. Santissimo Porto
Azzurro
Art.
2
L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo
l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, la
formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva
calcistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e
il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le
finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal
C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale
Dilettanti.
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte
del C.O.N.I..
Art.
3
I
colori sociali sono : Bianco e Blu
Art.
4
L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio,
impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.
Art.
5
Il
patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto
della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e
immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in
avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali
eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di
terzi.
Art.
6
Le
entrate sono costituite da :
a)
quote associative annue o periodiche dei soci ;
b)
contributi ordinari o straordinari dei soci;
c)
eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio,
di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d)
eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché
di eventuali sottoscrizioni.
Art.
7
L’esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
E’
fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’associazione.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle
finalità istituzionali.
Art.
8
Soci
dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i
sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato
condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che
facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i
quali garantiscono dei requisiti del presentato.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare
domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Art.
9
Le
domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal
Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le
motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad
osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale
Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve,
altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o
annuale) di cui all’art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.
I
soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il
30 Giugno di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno
successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate
lettere a) e b), del precedente articolo 6.
Art.10
Le
categorie dei soci sono le seguenti :
a)
Soci fondatori : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno
vita all’Associazione;
b)
Soci ordinari : coloro che aderiscono all’Associazione successivamente
alla fase costitutiva.
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa
e la quota mensile (o annuale) stabilita dall’Associazione ed hanno
diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non
sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art.
11
I
soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei
requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare
alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi
di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto
di voto.
Art.
12
La
qualità di socio si perde:
a)
per dimissioni;
b)
per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior
termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c)
per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d)
per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di
comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi
sociali
Le
esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La
radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere
ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si
procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere
formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio
interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente
procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di
radiazione.
La
quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.
art.
13
Organi dell’Associazione sono :
a)
Assemblea generale dei soci
b)
Il Presidente
c)
Consiglio Direttivo
Art.
14
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta
dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede
dell’Associazione a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto
giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante
dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della
prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del
giorno.
La
convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata
entro il termine di otto giorni di cui sopra.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
a)
deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta
dal Presidente;
b)
eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e
ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell’Associazione;
c)
deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d)
deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota
mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
e)
deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza
dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e
motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio
Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve
essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a)
sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b)
sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c)
sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza
degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo
possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
d)
su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza,
posto all’ordine del giorno;
e)
sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.
Art.
15
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al
voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita
quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In
seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è
validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli
associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
In
ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché
per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di
almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento
dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo
articolo 22.
Art.
16
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento della quota mensile (o annuale) d’associazione, per i quali
sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle
Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche
a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può
rappresentare più di due associati.
Art.
17
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua
assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina
il proprio Presidente.
Il
Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due
scrutatori.
Il
Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle
deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle
riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.
Le
Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
previste dal precedente articolo 15.
Art.
18
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali,
devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della
data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione
scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Per
potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
−
essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso
dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente Statuto;
−
non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione,
squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno,
da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti.
Il
venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui
sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Art.
19
Il
Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è
composto soltanto da associati.
Si
compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del
Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri 9
Consiglieri.
Il
Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.
Il
Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio
indice entro trenta giorni l’Assemblea per la sua sostituzione.
L’incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è
assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio
Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed
Associazioni Sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva.
La
carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di
Componente del Collegio dei Probiviri.
Il
componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio
sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per
tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Art.
20
Al
Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e
straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
Il
Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da
presentare all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le
volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta
da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su
tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa
dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.
Per
la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del
Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti
il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice
Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da un
Segretario appositamente nominato.
Art.
21
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti
dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti,
contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società,
istituti pubblici e privati.
Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Per
i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.
Le
funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice
Presidente.
Art.
22
La
durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere
sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea
generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta
di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a
voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5
degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi
diritto al voto.
Il
patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve
essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi
dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.
Art.
23
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e
l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un
collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea.
Il
loro lodo sarà inappellabile.
Art.
24
Per
tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono
le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco
Calcio e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile